Prosieguo amministrativo e msna – Una delibera regionale del FVG
Con la delibera della Giunta regionale del FVG n. 1655 dd. 7 settembre scorso viene dato attuazione, in Friuli Venezia Giulia, a quanto previsto dal Programma annuale immigrazione riguardo alla copertura delle spese sostenute dagli Enti locali per la continuazione dell’accoglienza dei MSNA successivamente al raggiungimento della maggiore età, ai fini del completamento dei percorsi scolastici, formativi e di integrazione sociale avviati.
Scarica il testo completo della delibera.
Il rimborso viene assicurato nella misura del 100% delle spese sostenute dai Comuni e sono fatti valere dal fondo ad hoc previsto per MSNA ai sensi dell’art. 14 c. 1 della legge regionale n. 31/2015, anzichè dal fondo generale dell’assistenza di cui alla legge 6/2006, come da modifica alla legge di bilancio 2018 (l.r.FVG 20/2018, art. 11 c. 22).
Questa delibera regionale si colloca in un quadro di interventi legislativi al fine di attivare quanto previsto in materia di prosieguo amministrativo dalla legge n. 47/2017 (legge ‘Zampa’). L’art. 13, comma 2, della Legge n. 47/2017 (Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo) prevede, infatti, che quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessiti di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il Tribunale per i minorenni, anche su richiesta dei servizi sociali del Comune che ha in carico il minore, può disporre con decreto motivato l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.
I servizi sociali del Comune che ha in carico il minore, ma, si ritiene, anche lo stesso minore, il Tutore o il Responsabile della Struttura nella quale il minore si trova accolta possa proporre istanza al Tribunale per i minorenni affinché questo decida sul c.d. “prosieguo amministrativo” e dunque sull’affidamento ai servizi sociali dello stesso al fine di completare il percorso di inserimento sociale iniziato fino al compimento del ventunesimo anno di età.
Le Linee – Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età del 24.02.2017 della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione precisano che per i minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del diciottesimo anno di età non deve essere inviata la richiesta di parere alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.
Inoltre il Ministero dell’interno con la circolare n. 400 del 28 agosto 2017 indica che nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia decretato il prosieguo amministrativo del minore straniero non accompagnato, laddove lo stesso non abbia i requisiti per accedere alla conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età, la Questura potrà procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per affidamento biennale in precedenza posseduto, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.